Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Certificati esecuzione Lavori

Certificati esecuzione lavori
QUESITO del 23/04/2008

Si devono rilasciare i C.E.L. alle Imprese chene ne fanno richiesta, per importi lavori minimi (da € 5.000,00 ad € 50.000,00) affidati mediante cottimo fiduciario o affidamenti diretti nei casi previsti dalla normativa? grazie!

Oggetto: FORNITURA CON POSA (di impianto speciale aeroportuale)realizzata 2 anni fa con Legge 158 di cui viene richiesto oggi il certificato di esecuzione lavori con allegato"D" DPR 34/2000. Negli anni 2004/2006 la mia Società in qualità di Committente ha realizzato un impianto di smistamento bagagli aeroportuale(BHS - baggage handling system)con bando di gara ai sensi dell'allora Legge 158. Rea una fornitura con posa (fornitura prevalente) di un impianto speciale aeroportuale. Per tale opera, al di fuori del contesto L.109, non era indivuduato, al'epoca, un Responsabile Procedimento (ai sensi L. 109/DPR 554)ma venivano svolte le funzioni di legge previste per tali categorie di opere. A distanza di due anni la ditta aggiudicataria richiede un certificato di escuzione lavori secondo la forma allegato "D" DPR 34/2000, inserendovi i dati e l'importo delle opere di posa in categoria OS4 di un proprio subappaltatore, impiegato all'epoca per l'installazione dei componenti della fornitura. DOMANDA: il Committente (noi) siamo tenuti/obbligati a rilasciare un certificato di esecuzione lavori secondo la forma dell'allegato "D" DPR 34/2000 per una FORNITURA con POSA bandita con legge 158, ai fini di una certificazione SOA di un subappaltatore citato nel medesimo documento? In caso di risposta affermativa, poichè allora ed oggi non vi è alcun Responsabile del Procedimento per tale fornitura ultimata a inizio 2006, a chi spetta l'eventuale invio di tale certificato (che andrebbe inoltrato anche all'autorità contratti pubblici) ? Al dirigente tecnico di allora o di oggi del Committente? Ad un Responsabile del Procedimento che non è mai esistito (mai nominato?) per tale fornitura con posa L. 158? Ad un responsbile del Procedimento nominato per altri appalti inerenti l'attuale D.Lgs. 163?

Certificati esecuzione lavori
QUESITO del 02/05/2008

L'impresa appaltatrice, che sta eseguendo per conto di questo Comune lavori di adeguamento normativo presso una scuola, ci chiede l'emissione del certificato di esecuzione lavori per la quota ad oggi contabilizzata. Ci viene chiesto in particolare di certificare l'esecuzione di lavorazioni appartenenti alle categorie specializzate OS6 e OS21 NON presenti nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto, ove erano state invece evidenziate la categoria prevalente OG1 e le due categorie specializzate OS30 e OS3. Può il RUP emettere tale certificazione? Qual è in ogni caso il riferimento legislativo specifico?

L'articolo 141 comma 3 del d.lgs. 163/06 prevede che il certificato di regolare esecuzione sia "comunque" emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori. Il termine "comunque" indica che si tratta di atto dovuto del direttore dei lavori e deve essere emesso anche nell’ipotesi di lavori soggetti a collaudo? Nel caso in cui il certificato venga richiesto dal RUP al Direttore lavori (tecnico interno alla struttura comunale) decorsi i tre mesi, quest'ultimo può rifiutare di emetterlo giustificando tale rifiuto con la decorrenza del termine di tre mesi dall'ultimazione dei lavori? Il tempo di tre mesi (o di sei in caso di collaudo)non costituisce piuttosto un termine di garanzia per il pagamento della rata di saldo all'impresa?

Certificati esecuzione Lavori - Og11
QUESITO del 06/02/2013

Il R.U.P. deve rilasciare un Certificato Esecuzione Lavori richiesto oggi dall'aggiudicatario per delle lavorazioni che all'epoca (maggio 2005) della pubblicazione del bando prevedevono in alternativa alle categorie scorporabili o subappaltabili OS3, OS28, e OS30 (tutte in classifica I), l'ammissione di imprese qualificate nella categoria OG11 classifica III. Oggi, che il D.p.r. 207/2010 all'Art. 79. (Requisiti di ordine speciale) Comma 16 prevede che per la qualificazione nella categoria OG 11, l’impresa debba dimostrare di possedere, per la categoria di opere specializzate OS3 almeno la percentuale del 40%, e almeno la percentuale del 70% per le altre due OS28 e OS30, come può il R.u.p. rilasciare il C.E.L. per la categoria OG11, se oggi le lavorazioni eseguite ed effettivamente contabilizzate per le categorie OS3, OS28, e OS30 corrispondono a percentuali differenti da quanto prevede lo stesso D.p.r. 207/2010 ?

Buon giorno, in relazione all'art. 248, comma 4, del d.p.r. n. 207/2010 (tuttora vigente), si chiede se: - tale disposizione va rispettata ai soli fini della partecipazione del concorrente alla gara di lavori in questione, oppure se va rispettata anche al fine di rilasciare l'autorizzazione al subappalto per lavorazioni, di importo inferiore a 150.000 euro, su beni del patrimonio culturale. - nel caso vada rispettata anche ai fini del subappalto… il subappaltatore che eseguirà lavorazioni marginali seppure funzionali all'intervento di restauro nel suo complesso (ad esempio impermeabilizzazione del tetto, realizzazione di massetti in cemento o altro) dovrà necessariamente essere in possesso dell’attestato di buon esito di lavori rilasciato dall’autorità preposta alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti? Si segnala la difficoltà per le piccole imprese che operano in subappalto per lavori di importo marginale di acquisire l’attestazione suddetta. Si accettano indicazioni e suggerimenti.... Grazie

Vorrei sapere se la Stazione appaltante, ai fini del rilascio del CEL, deve valutare, ai sensi dell'art. 83 del DPR 207/2010, esclusivamente i lavori iniziati ed ultimati nei 5 anni precedenti alla data di sottoscrizione con la SOA. A tal fine vorrei sapere se sussiste l'obbligo di rilascio dei CEl nei confronti di ditte che non hanno sottoscritto il contratto con una SOA e se si può richiedere copia del contratto con la SOA ai fini della determinazione del periodo temporale di riferimento per l'emissione dei CEL.

Ad ulteriore chiarimento di quanto indicato col parere n. 1049 ed in ragione del combinato normativo disposto dagli artt. 58 e 74 del DPR 236/12 ed in particolare dal comma 5 di quest'ultimo si chiede di confermare l'interpretazione in base alla quale, per quanto concerne i lavori delle attività del Ministero della Difesa eseguiti in amministrazione diretta e/o con cottimi, formalizzate con lettere di ordinazione e/o scritture private eseguite in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice anche tramite semplice stipula MEPA (vedasi pareri n. 850 e 887), sia sempre possibile utilizzare il certificato di regolare esecuzione (CRE) fino alla soglia comunitaria di € 5.350.000 + IVA in luogo del verbale di collaudo. Qualora tale ragionamento fosse corretto si chiede altresì se, l'unica differenza relativamente alla redazione del CRE sia: 1 - ai sensi dell'art. 74 comma 2, nel caso di lavori eseguiti sia in amministrazione diretta che con l'ausilio di cottimi, a rilasciarlo sia il responsabile del procedimento dell'esecuzione oppure, in alternativa, il RUP; 2- ai sensi dell'art. 74 comma 3, nel caso di lavori eseguiti con l'ausilio di soli cottimi, a rilasciarlo sia il Direttore dei lavori su autorizzazione del Reparto del Genio che ha autorizzato l'esecuzione degli stessi (ossia il medesimo Reparto nel quale insiste il RUP che ha firmato la determina a contrarre di avvio della procedura negoziale di affidamento del lavoro), fatto salvo i casi particolari e residuali di cui all'art. 62 del DPR 236/12. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Nell'ambito dei lavori eseguiti in applicazione dell'art. 67 del DPR 236/12 la norma prevede che per quanto riguarda i cottimi, qualora siano previsti nei progetti approvati, è possibile operare ai sensi degli artt. 65 (lavori in amministrazione diretta) e 66 (lavori a mezzo di cottimi fiduciari) anche contemporaneamente e senza alcun limite d'importo. L'art. 74 del DPR 236/2012 prevede: "L'accertamento di conformità delle prestazioni alle prescrizioni tecniche, fino agli importi previsti dalla soglia comunitaria, si effettua nell'ambito del certificato di regolare esecuzione ovvero da parte di organismi interni appositamente nominati dal responsabile del procedimento". Competente è quindi il responsabile del procedimento o altro soggetto dallo stesso nominato a tale fine. Tutto ciò premesso, in considerazione che i lavori effettuati ai sensi dell'art. 67 del DPR 236/12 a mezzo cottimo e/o in amministrazione diretta non hanno alcun limite di soglia comunitaria si chiede se, per la loro verifica della prestazione, sia sempre possibile utilizzare A PRESCINDERE DALL’IMPORTO il certificato di regolare esecuzione, redatto da organismi interni quali il RUP oppure altro soggetto dallo stesso appositamente nominato a tale fine. Ten. Col. Filippo STIVANI.

L'art. 74 co. 5 del DPR 236/12 prevede: "l'accertamento di conformità delle prestazioni alle prescrizioni tecniche, FINO AGLI IMPORTI PREVISTI DALLA SOGLIA COMUNITARIA, si effettua nell'ambito del CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE) ovvero da parte di organismi interni appositamente nominati dal responsabile del procedimento". L'articolo 74, co. 2 indica che “non sono comunque soggetti a collaudo gli interventi eseguiti …. a cottimo regolati da lettera ordinativo, per i quali è rilasciato un CERTIFICATO DI BUONA ESECUZIONE (CBE) redatto dal responsabile del procedimento per l'esecuzione". Misurando le parole parrebbe quindi che, CRE e CBE, non siano la stessa cosa anche perché rilasciati da due figure diverse: competente al rilascio del primo documento è il responsabile del procedimento (ossia si presume il RUP) o altro soggetto dallo stesso nominato a tale fine mentre, competente al rilascio del secondo, è il responsabile del procedimento per l'esecuzione (che non è il RUP). Al fine di fare definitiva chiarezza sui suddetti non semplici aspetti si chiede se, la seguente interpretazione relativa ai COTTIMI, sia corretta: 1 - fino a € 30.999 + IVA, ai sensi dell'art. 66 co. 3 del DPR 236/12, l'affidamento è regolato da lettera di ordinativo e la verifica della prestazione è regolata tramite CERTIFICATO DI BUONA ESECUZIONE (si presume da apporre a tergo delle fatture) rilasciato dal responsabile del procedimento per l'esecuzione; 2 - da € 40.000 + IVA e fino alle soglie comunitarie ad oggi per i lavori pari ad e 5.350.000 + IVA, ai sensi del medesimo art. 66 co. 3 del DPR 236/12, l'affidamento è regolato da scrittura privata (si presume, per chi usa il MEPA, da stipula di RdO /Trattativa Diretta) e la verifica della prestazione è regolata tramite CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE rilasciato dal responsabile del procedimento (ossia si presume il RUP) o altro soggetto dallo stesso nominato a tale fine. E' corretta tale interpretazione? Ten. Col. Filippo STIVANI.

In caso di concessionario di sola costruzione l'emissione del CEL richiesto da appaltatori e subappaltatori selezionati dal concessionario stesso è obbligo della Stazione Appaltante o del concessionario stesso? in caso di General Contractor l'emissione del CEL richiesto da appaltatori e subappaltatori selezionati dal GC stesso è obbligo della Stazione Appaltante o del GC stesso?